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Diritto alla riparazione: da tutela del consumatore a motore di cambiamento?

È possibile una pianificazione urbana che abbracci la logica della riparazione come azione politica che abbia come effetto il riscatto dello spazio pubblico, come terreno di apprendimento collettivo e supporto ad un modello di produzione e consumo non votato al profitto ma piuttosto al bisogno e alla condivisione?

Riparare è di tendenza, anche se non una pratica routinaria e quotidiana. Quanti di noi hanno il tempo di riparare o vogliono prendersi il tempo per imparare a farlo? Eppure, sono sempre crescenti le iniziative locali e della cittadinanza che, per ridurre la produzione di rifiuti e contrastare l’obsolescenza programmata e psicologica, promuovono la riparazione. Progetti come Repair Café e RestartParty vedono volontari impegnati nella condivisione di tecniche e conoscenze destinate alla cura, manutenzione e recupero di prodotti di consumo giornaliero, dal tessile all’elettronico, valorizzando competenze che sembravano smarrite nell’arco delle ultime generazioni. Grazie al movimento internazionale per il diritto alla riparazione, questa ha intercettato negli ultimi anni sia gli ambiti culturali e tradizionali delle comunità e dei luoghi, che l’innovazione e il design della grande produzione industriale.
Ci sono voluti circa trent’anni dall’inizio delle prime pratiche di obsolescenza programmata introdotte dalle grandi imprese americane (e.g., Ford a General Electric), sin dagli anni Venti del secolo scorso (Perzanowski, 2022), prima che gruppi di cittadini si organizzassero, a partire dagli anni Cinquanta, imparando innanzitutto a riconoscere gli ostacoli posti alla riparazione sin dal disegno del prodotto per contrastarli. Ci sono voluti molti più anni, una crisi ecologica globale (ancora sottovalutata), prima che l’Unione Europea adottasse una direttiva per promuovere il diritto alla riparazione nel 2024.
In questo editoriale discutiamo le potenzialità trasformative, a partire dalla Direttiva Europea 2024/1799, ragionando sulle possibilità di una concezione collettiva, piuttosto che privatistica, del diritto a riparare, che impari dalla teoria e dalla pratica di un altro ambito di sperimentazione sociale, quale quello del diritto alla città e della città come bene comune.
In particolare, ci interessa esplorare un diritto collettivo a riparare, concepito sia in direzione verticale che nei rapporti orizzontali, da un lato potenziale strumento per superare alcuni degli ostacoli alla realizzazione individuale dello stesso diritto e, dall’altro, fattore propulsore dell’istituzionalizzazione delle pratiche collettive di recupero dello spazio urbano, come bene comune.

La riparazione come diritto: da norma di consumo sostenibile a pratica sociale

Il diritto alla riparazione introdotto dalla Direttiva 2024/1799 completa il diritto che già da tempo tutela il consumatore che, durante il periodo di garanzia legale, incorra in vizi di conformità nel bene acquistato. Dal 31 luglio 2026, per le categorie di prodotti cui si applicano (o meglio applicheranno) i requisiti di riparabilità, i consumatori godono dello stesso diritto alla riparazione a un “prezzo ragionevole” anche fuori garanzia legale (Art. 5, parr. 2 e 4).
La Direttiva va letta insieme al Regolamento Ecodesign 2024/1781, che autorizza l’adozione di standard obbligatori di riparabilità: più semplice disassemblaggio, accesso a documentazione, strumenti e pezzi di ricambio. Il diritto alla riparazione va quindi visto al di fuori di una logica prettamente contrattuale e consumeristica: i suoi benefici si estendono anche ai riparatori indipendenti. Nel regolare il design industriale e aprire l’accesso ai materiali e conoscenze necessari per la riparazione, spesso di proprietà esclusiva del produttore, troviamo il primo tentativo di rivendicare la riparazione come un patrimonio comune che possa essere usato a beneficio di comunità locali, riparatori indipendenti ed economia locale, nonché per la reale riduzione dei consumi.
Questo è stato già da tempo l’obiettivo di diverse iniziative che dalla Toscana al Trentino, dalla Lombardia alla Sicilia, vedono volontari condividere know-how e tempo per riparare insieme a chi porta un oggetto che non funziona più. Queste iniziative riportano nello spazio pubblico un sapere e competenze che si pensavano “in via d’estinzione”, ma anche una forma di socializzazione che sembrava altrettanto obsoleta. Non solo Repair Café, ma laboratori di “Smonting“, officine di riparazione che supportano la riparazione Do-It-Yourself. 
Queste iniziative talvolta collaborano anche con altri progetti sul territorio come le “biblioteche degli oggetti” (Library of Things), spazi dove, come in una biblioteca, è possibile prendere in prestito degli strumenti di lavoro e utensili che altrimenti si acquisterebbero. Insieme, queste iniziative ci portano a ripensare la città come uno spazio in cui il cittadino possa essere tale, e non solo consumatore o turista.
La domanda che ci poniamo è se sia possibile una pianificazione urbana che abbracci la logica della riparazione, non solo come pratica circolare, di riduzione di rifiuti, ma come azione politica che abbia come effetto il riscatto dello spazio pubblico come terreno di apprendimento collettivo e supporto ad un modello di produzione e consumo non votato al profitto ma piuttosto al bisogno e alla condivisione, che già esiste ma rimane per ora una nicchia.

Dalla riparazione dei beni di consumo alla riparazione della città come bene comune

Questa domanda inserisce il diritto alla riparazione all’interno di un dibattito noto ai lettori di Labsus: quello dei beni comuni. Quello che ci interessa esplorare in questa sede è, innanzitutto, se sia possibile concepire la riparazione come common e, in secondo luogo, cosa implichi questa concezione per il modo in cui possiamo pensare al riparare. In questo senso, la caratterizzazione potrebbe sembrare inconsueta a chi associ l’idea di bene comune a beni materiali facilmente visualizzabili come fiumi e foreste. Il discorso sui beni comuni, tuttavia, si è da tempo espanso per includere infrastrutture materiali e immateriali, come ad esempio le conoscenze tradizionali.
Secondo la definizione della Commissione Rodotà, beni comuni sono oggetti funzionali all’attuazione di diritti fondamentali, molti dei quali – come quelli civili – hanno una natura necessariamente collettiva. Come ci fa notare Maria Rosaria Marella, tra questi rientrano la conoscenza – che include saperi formali e informali (taciti e diffusi come le competenze manuali) – e lo spazio urbano.
Con il suo Le droit à la ville del 1968, Henry Lefebvre non solo ha fatto luce sul dominio degli interessi corporativi e delle logiche di mercato nel governo dello spazio pubblico urbano, ispirando movimenti sociali e attivismo locale, ma ha proposto una nuova concezione di diritto, con implicazioni che vanno al di là della città in senso stretto. Il diritto alla città introduce una dimensione collettiva e plurale del diritto che integra multiple dimensioni normative e pratiche dell’abitare, configurandosi come un “super-diritto” nelle parole del filosofo francese. Queste includono: diritto alla diversità, libertà individuale nella socializzazione; diritto all’opera, ovvero alla partecipazione attiva, tanto ai processi decisionali quanto ai processi di trasformazione/manutenzione fisica del bene comune; e, molto importante, diritto alla fruizione, ossia all’uso di questo bene, in opposizione al diritto allo scambio acquisito con la proprietà.
Il concetto di diritto alla città, anche se in concreto si è scontrato con i limiti legati alla definizione legale e all’opposizione ideologica all’idea di bene comune, ha tuttavia trovato spazi di realizzazione in sperimentazioni giuridiche che attraversano le diverse scale di governo e fonti del diritto: da quella internazionale con la Carta di Quito, passando da quelle nazionali come lo Statuto della Città in Brasile, per finire con quelle di livello locale, con l’uso civico urbano introdotto dal Comune di Napoli.
Queste esperienze, insieme all’esistenza di meccanismi giuridici che preesistono al dibattito sul diritto alla città (e.g., ius deambulandi, per una spiegazione di dettaglio si veda Marella, 2012), dimostrano che le droit à la ville non è un’utopia. D’altra parte, come ci ricorda Marella (2012, ibid.), al pari di altri beni comuni, l’urban common, ovvero quella parte della città che supera la dicotomia pubblico-privato e si realizza nel suo usufrutto collettivo, è per definizione interstiziale e come tale oggetto costante di contestazione, conflitto e negoziazione, quando non di lotta.
Nel contesto italiano, l’esperienza di Labsus e quella di Napoli offrono due diverse scuole di pensiero nell’istituzionalizzazione del bene comune urbano, più incrementale la prima, attraverso i patti di collaborazione e più radicale la seconda, attraverso il riconoscimento e la legalizzazione delle occupazioni degli spazi abbandonati permesso dal meccanismo dell’uso civico e collettivo urbano (Vasco e Besso, 2024).
Nel dibattito internazionale, la discussione sul diritto alla città e sulla città come bene comune sta evolvendo verso concezioni più ampie e intersezionali, che ridiscutono il modello amministrativo e l’assetto pianificatorio dello spazio urbano a partire non solo dalle pratiche di autogoverno, ma dalla loro concezione etica e, ancora più importante, politica. È dentro questa recente corrente di pensiero, che affianca la riparazione allo spazio urbano, che troviamo ad esempio l’idea delle città della cura (Marinelli, 2015) o, in inglese, careful cities (Williams, 2020).

Riparazione come bene comune e ambito di co-creazione

Secondo la direttiva 1799/2024 in via di recepimento, ogni Stato Membro deve mettere in atto una o più misure di supporto alla riparazione. Esempi spesso nominati sono i voucher, o incentivi fiscali come l’eliminazione dell’IVA sui servizi di riparazione. Una via che ci sembra più promettente è quella della co-progettazione, regolata dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore.  A mente di questo articolo, le pubbliche amministrazioni hanno il compito di coinvolgere gli enti del terzo settore nella programmazione ed esecuzione di servizi di pubblico interesse come cultura e istruzione, alloggio sociale, salute, tutela dell’ambiente, etc. Se si accettano i ragionamenti che abbiamo articolato fin qui – sull’importanza della riparazione come esperienza collettiva, di apprendimento e socializzazione oltre che di risparmio di materie prime – ci sembra non solo possibile ma quasi logicamente necessario concludere che i servizi di riparazione debbano essere considerati, alla stregua dei molti servizi inclusi nella lunga lista dell’articolo 5 CTS, come servizi di pubblico interesse da offrire in regime di co-progettazione. Questa soluzione aprirebbe la possibilità di co-finanziamento e in ogni caso concessione di spazi e altre agevolazioni da parte degli enti locali, con l’effetto di rendere tali servizi accessibili agli utenti in maniera plausibilmente più efficace – e verosimilmente anche più economica – che attraverso esborsi diretti da parte dei singoli cittadini. De lege lata, si potrebbe già ipotizzare che entità come Repair café, Restarters etc., ove formalizzate, potrebbero essere considerate come dedicate alla “salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (lett. e) o  alla “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale […]” (lett. i). De lege ferenda, basterebbe un decreto adottato a norma dello stesso art. 5 CTS (comma 2) per chiarire la posizione della riparazione fra le attività di interesse generale regolate dall’articolo. L’attuazione della direttiva sarebbe un momento naturale – ma non certo l’unico possibile – per un simile chiarimento.
Nel frattempo la co-progettazione è stata già utilizzata per l’organizzazione di laboratori di falegnameria per adulti e bambini a Bologna, per la creazione di sei biblioteche degli oggetti in Lombardia e la creazione di una a Firenze ed è uno degli strumenti contemplati dal Comune di Capannori per il suo progetto RiPara. Non sarebbe dunque insolito immaginare come la co-progettazione potrebbe rafforzare un diritto collettivo alla riparazione e, al tempo stesso, riconoscere e supportare lo sforzo già da tempo impiegato dai volontari sul territorio.

Diritto alla riparazione: oltre la tutela del consumatore verso un diritto collettivo

L’idea della città come bene comune è oggetto di un dibattito decennale di cui Labsus si è occupata ampiamente, che non occorre riprendere qui. La discussione che invece abbiamo inteso stimolare è quella di un diritto alla riparazione che, imparando dalle esperienze del diritto alla città, lo abbracci, superando una dimensione privatistica, individualista e puramente limitata alla sfera del consumo, elevando la riparazione a motore di cambiamento.
Il nostro ragionamento si basa su due argomenti principali. Primo, per svolgere una funzione trasformativa, che supera una mera funzione di compensazione e riduzione del danno ambientale, il diritto alla riparazione, sia esso applicato ad un bene di consumo privato o ad uno spazio urbano comune, deve poggiare su una visione etica ed essere parte di un progetto politico che ne ancori la missione ad una dimensione genuinamente pubblica e necessariamente collettiva.
Secondo, questa transizione dalla sfera privata a quella pubblica richiede il giusto contesto istituzionale, culturale e cognitivo. Sia nel caso del diritto alla riparazione che di quello del bene urbano comune, ci troviamo di fronte ad ambiti di sperimentazione dell’organizzazione sociale, contro i quali il diritto tradizionale, con le sue categorie esatte (e.g., publico – privato; stato – mercato; bene intermedio – bene finale) si rivela insufficiente, ma per cui l’esperienza quotidiana ha funzionato da stimolo per ritrovare meccanismi giuridici del passato, (e.g., ius deambulandi) e per svilupparne di nuovi (e.g., usi civici), tutti volti alla costruzione e tutela del collettivo.
Ci troviamo quindi difronte ad una sfida aperta per quanti sono coinvolti nello sviluppo teorico e pratico, sia del governo locale che della riparazione, che richiede non solo un esercizio di immaginazione ma soprattutto un dialogo transdisciplinare.

Bibliografia essenziale:

(1) Lefebvre H. (1968), Il diritto alla città, Venezia, Marsilio, 197 (ed. orig. Le droit à  la ville, Parigi, Editions Anthropos.
(2) Perzanowski A. (2022), The right to repair: Reclaiming the things we own, in Cambridge University Press.
(3) Vesco A., Busso S. (2024), What is “Political” in Commons-Public Partnership? The Italian Cases of Bologna and Naples, in International Journal of the Commons, 18(1), 246-259.
(4) Marella M. R. (2011), Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica del diritto privato, 29(1), 103-118.

Articolo a firma: 

Antonella Maiello, politologa e professore di Governance della Sostenibilità, Istituto di Amministrazione Pubblica, Facoltà di Governance, Università di Leiden (UL)
Anna D’Agostino
, giurista e dottoranda presso l’Istituto di Diritto Privato, Dipartimento di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Leiden (UL)
Candida Leone
, giurista e professore associato di diritto privato, Dipartimento di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Amsterdam (UvA)

Data: 6 ottobre 2026

Fonte: Labsus