
Sulla base della normativa, spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni. Per ottemperare a questo mandato ed operare le verifiche sugli impianti, SNPA ha stilato le Linee Guida SNPA n. 23/2020
Da rifiuto a non-rifiuto. E’ questo il significato del termine end of waste – in italiano ‘cessazione della qualifica di rifiuto’ – con cui si indica il processo di recupero che porta i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili. Lo scorso novembre sono state approvate nuove norme relative all’end of waste all’interno delle legge 128/2019 (recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) e, sulla base della normativa, spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni.
La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. A rilasciare le autorizzazioni agli impianti saranno le autorità competente e queste, entro 10 giorni dalla notifica all’impianto, dovranno trasmettere all’Ispra i relativi provvedimenti per l’autorizzazione.








