Il richiamato articolo dispone, tra l’altro, che:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è stata prevista dal legislatore quale risposta alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale per il tramite del Suap, mantenendo peraltro un elevato livello di tutela dell’ambiente.











