di
Bernardino Albertazzi
La legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2018, ha introdotto nel Dlgs 152 del 2006 e s.m. un nuovo articolo, mediante il disposto del proprio articolo 1, comma 1135. L’articolo introdotto è il 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),che dispone: “1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.”
Il secondo comma del medesimo articolo attribuisce al Ministero dell’ambiente (sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere) il potere di predisporre , con proprio decreto, il formato digitale degli adempimenti in materia di registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti.
Ma la disposizione più importante è quella di cui al terzo comma che consente “la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.”
Com’è noto il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Dunque finora la quarta copia del formulario, che il trasportatore ha l’obbligo di inviare al produttore, quale prova dell’avvenuto corretto smaltimento/recupero dei rifiuti, come espressamente previsto dall’art.188, comma terzo[1] del dlgs 152/2006 e s.m., poteva viaggiare solo su carta, mentre d’ora in poi il trasportatore potrà usare la P.E.C. debitamente firmata. Riteniamo che si tratti di una concreta semplificazione della procedura.