ISEA ODV

VOLONTARI PER PASSIONE

Statuto I.S.E.A. Onlus

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

“ ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE O.N.L.U.S. ”

APPROVATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA IN DATA 04.11.2010

 

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

“ ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE O.N.L.U.S. ”

*****

ART. 1

COSTITUZIONE

L’associazione di volontariato denominata “ ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE  O.N.L.U.S. ”, acronimo “ I.S.E.A.  O.N.L.U.S. “, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, della L. R Campania n° 11/2007, del Regolamento Regionale n° 16/2009 e del D. L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L’uso dell’acronimo O.N.L.U.S. verrà utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale.

 ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

 ART. 3

SEDE

L’associazione ha attualmente la propria sede legale in Pontecagnano Faiano, cap. 84098, prov. di Salerno, via Picentino n° 25.

L’associazione ha attualmente la propria sede operativa in Pontecagnano Faiano, cap. 84098, prov. di Salerno, Piazza Pio X n° 11.

L’associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Pontecagnano Faiano, prov. di  Salerno.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

 ART. 4

DURATA

La durata dell’associazione è illimitata.

 ART. 5

FINALITA’

L’associazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende operare per la tutela e valorizzazione dei beni comuni ed in particolar modo per l’integrità della salute, dell’ambiente e dell’ecosistema in generale. L’associazione, pertanto, si pone come finalità principale: 

  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta, riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. L.vo 5/2/97 n° 22;

 ART. 6

ATTIVITA’ SVOLTE E DESTINATARI

Per perseguire le finalità enunciate nell’articolo precedente, l’associazione svolge le seguenti attività:

a)      svolgere ed organizzare in favore della comunità di riferimento, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti all’ area di intervento;

b)      gestire attività di carattere sociale, culturale, formativo, informativo ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atte ad agevolare lo studio, la conoscenza e la preparazione culturale attinenti all’ area di intervento;

c)      promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, culturale e socio economico;

d)      organizzare qualsiasi attività (seminari, gite, escursioni, campi scuola, ecc.) atte ad estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

e)      produrre, distribuire e diffondere stampati, anche periodici, di materiale didattico, scientifico,  audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;

f)       promuovere e diffondere stili di vita sani ed in armonia con l’ambiente circostante;

g)      promuovere, stimolare e organizzare l’attivismo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente, il territorio e le strutture urbane collaborando nelle attività di prevenzione in materia di Protezione Civile;

h)      stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per concorrere alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio attraverso un’azione di monitoraggio ambientale e segnalazione di situazioni di criticità nonché attività di informazione e diffusione della cultura della tutela ambientale;

i)        gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

j)        promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali ed ambientali;

L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

 ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L’attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci.

 ART. 8

DIPENDENTI

L’associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l’assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

 ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L’associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

 ART. 10

SOCI

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali  e deve essere presentata al Presidente.

Non possono far parte dell’associazione i minori d’età.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dall’ente) che forniscano un sostegno economico all’associazione definendoli “soci sostenitori”.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 10 (dieci) giorni,  dovrà versare al Tesoriere dell’associazione la quota mensile di associazione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari”, mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo sono denominati “soci fondatori”.

 ART. 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell’associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci che siano in regola con il pagamento della quota mensile di associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 ART. 12

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

  • rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
  • tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
  • svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
  • eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
  • pagare la quota associativa mensile stabilita dall’Assemblea generale dei soci.

 ART. 13

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
  • mancato pagamento della mensile di associazione trascorsi n° 6 (sei) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
  • rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci,  che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
  • espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a.r..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

1) l’Assemblea generale degli iscritti

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

4) il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali  è di 3 (tre) anni rinnovabili.

 ART. 15

L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L’Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota mensile di associazione.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

B) PRESIDENZA

E’ presieduta dal Presidente dell’associazione. Nel caso di assenza l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L’Assemblea straordinaria viene convocata:

a)        ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell’associazione;

b)        qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’associazione nonché a mezzo pubblicazione sul sito internet dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere:

1)        la data, l'ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci;

2)        l'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1)        ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti .

L’Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

  • l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
  • gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
  • l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
  • la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
  • l’eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
  • l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 5 (cinque) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 5 (cinque) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l’approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
  • la determinazione dell’ammontare delle quote sociali mensili a carico dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2)        ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
  • l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
  • l’eventuale proroga della durata dell’associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria, che quelle prese dall’Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

 ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell’organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle richiesta).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto consegnato a mano almeno n° 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell’avviso di convocazione nell’apposita bacheca dell’associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • delegare determinati compiti al Presidente;
  • nominare il Tesoriere;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • amministrare l’associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea generale dei soci;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  • promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;
  • redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
  • assumere l’eventuale personale dipendente dell’associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
  • ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  • elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, per un importo massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
  • proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  • deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione.

A) ELEZIONE

E’ eletto dall’Assemblea Generale dei Soci; la prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica.

L’Assemblea generale degli iscritti  a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

  • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del  Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l’eventuale estrazione di copia;
  • emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
  • verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
  • rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  • predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
  • eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
  • in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
  • stipulare convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 18

Il TESORIERE

E’ il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell’associazione e predisporne il bilancio con relativa relazione contabile.

 ART. 19

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione. Esse hanno la durata di n° 3 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

 ART. 20

ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE 

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • contributi ordinari dei soci: quota sociale mensile di associazione;
  • contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;
  • contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’associazione e sono accettate dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;
  • proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
  • ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

 ART. 21

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa di iscrizione all’associazione è determinata dall’Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata mensilmente, non è rivalutabile,  né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione di volontariato.

 ART. 22

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

  • beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
  • eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
  • eventuali avanzi netti di gestione;
  • donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione n° 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L’organizzazione di volontariato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

 ART. 24

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

 ART. 25

RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Tutti i volontari, in conformità della L. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell’adempimento delle attività statutarie.

L’organizzazione di volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 ART. 26

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno il 90% degli aderenti. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione deve essere devoluto ad altra  organizzazione di volontariato ai sensi dell’art. 5 comma 4 L. 266/91.

 ART. 27

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

 ART. 28

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

 

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